Competenze
Davanti al Giudice di Pace, a differenza di quanto avviene negli altri Uffici Giudiziari, si può:
- fare un tentativo di conciliazione (stragiudiziale) in sede non contenziosa prima di fare una causa. In questo caso l´utente, anche senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda;
- agire giudizialmente, laddove non sia possibile una conciliazione. Nell´azione giudiziale l’utente può agire in proprio se il valore della controversia non supera € 1.100,00 e qualora il valore fosse superiore solo con autorizzazione del Giudice.
In materia civile sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
- le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
- le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20.000;
- per cause civili di valore fino € 1.100, il Giudice di Pace decide secondo equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto, ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali;
- il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).
In materia penale, i reati di competenza del Giudice di Pace sono numerosi e possono essere, in genere, di modesta entità, sia punibili a querela di parte, sia d'ufficio. I reati di competenza del Giudice di Pace sono:
- abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
- acquisto macchine utensili – alterazione contrassegno - (art. 15, comma 2, legge n. 1329/1965);
- appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.);
- atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
- codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
- danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
- determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
- deturpamento ed imbrattamento di cose altrui (art. 639, primo comma, c.p.);
- deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
- diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
- disciplina rifugi alpini – autorizzazione e approvazione - (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
- dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
- elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957 – art. 102 e 106);
- elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960 – art. 92);
- furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
- giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91 – art. 11, comma 1);
- ingiuria (art. 594 c.p.);
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
- introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 C.P.)
- inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
- invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
- lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
- lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
- lotto, ordinamento del gioco – riffa e concessione - (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
- materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
- minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
- percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
- polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980 art. 3, commi 3 e 4, art. 46 comma 4 e art. 65 comma 3);
- recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991 art. 15, comma 3);
- referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
- settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
- somministrazione di alcolici a persone in manifesto stato di ubriachezza (art. 691 c.p);
- somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
- sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- cessione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- usurpazione (art. 631 c.p.).