Descrizione
somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di circoli privati
Il D.P.R. 235/01 distingue, ai fini del rilascio dello svolgimento dell’attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati, due tipologie di circoli:
• quelli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali;
• quelli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.
Il D.P.R. 235/01 richiamando il D.P.R. 917/86 (art. 111 comma 3) opera una delimitazione nelle finalità dei circoli che possono usufruire di un particolare regime tributario e di conseguenza anche amministrativo. Si deve quindi trattare di circoli o associazioni politiche, sindacali, e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. Ovviamente queste finalità devono risultare nell’atto costitutivo o nello statuto.
Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali
Le associazioni e i circoli di cui all’art. 111, comma 3, del T.U. delle imposte sui redditi (DPR 917/86), non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente in favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al Comune formale domanda di autorizzazione.
Se il circolo o l’associazione non si conforma alle clausole previste dagli artt.111 e 111 bis del testo unico delle imposte sui redditi, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti ex art.71 D.Lgs.59/10.